ORDINANZA N. 108 del 18/11/2019
OGGETTO: CHIUSURA DELLE VIE, IN VARIE LOCALITÀ, PER PERICOLO VALANGHE – BOSC DAL RESTEL E VALLE DI TORTO.
I L S I N D A C O
Visto il bollettino nivometeorologico emesso dall’ARPA Lombardia centro Nivometeorologico di Bormio (SO), in data 18 novembre 2019, alle ore 13.00, il quale indica che il grado di pericolo è indicato a “3 Marcato” su Alpi Retiche;
Rilevato che il manto nevoso, in fase di assestamento, al di sotto del limite boschivo, permane costituito da strati basali molto umidi e poco ancorati sul terreno erboso; più in quota è caratterizzato dalla presenza di lastroni da vento instabili. Possibili distacchi di valanghe di medie e grandi dimensioni di fondo al di sotto dei 2300 m.; oltre il limite boschivo il distacco di valanghe e lastroni di medie e grandi dimensioni può avvenire spontaneamente o con sollecitazione di un singolo escursionista;
Considerato che la via Restel di Livigno (SO), dall’incrocio con la ciclo-pedonale a nord della nuova Latteria e a Trepalle in località “Valle di Torto”, si trovano in corrispondenza dell’area di maggior
pericolo, in quanto dopo le ultime precipitazioni risulta essere presente una notevole quantità di neve accumulata dal vento, che potrebbe causare valanghe anche spontanee;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare pericoli potenziali per l’incolumità delle persone che possono trovarsi nella zona per motivi di curiosità o per la pratica di altre attività sportive (escursionismo, eccc….);
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli articoli 31 del vigente Statuto;
O R D I N A
Per i motivi esposti in premessa dalla data odierna è disposta:
la chiusura con divieto di transito della Via Restel di Livigno (dall’incrocio con la ciclo-pedonale a nord della nuova Latteria) e a Trepalle in località “Valle di Torto” fino alla revoca della presente ordinanza.
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 100,00 a € 1.000,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 200,00, con pagamento immediato nelle mani degli Agenti accertatori ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni e la sospensione immediata del transito o dell’escursione in zona vietata.
Qualora il trasgressore risulti minore l’atto di accertamento sanzionatorio rilevato verrà notificato a chi esercita la tutela dello stesso e verrà inoltre segnalato per aver omesso l’assistenza per il controllo su minore.
ORDINANZA N. 107 del 18/11/2019
OGGETTO: CHIUSURA DELLE VIE, PISTE CICLO-PEDONALI E PISTE DA SCI IN VARIE LOCALITÀ PER PERICOLO VALANGHE.
I L S I N D A C O
Visto il bollettino nivometeorologico emesso dall’ARPA Lombardia centro Nivometeorologico di Bormio (SO), in data 18 novembre 2019, alle ore 13.00, il quale indica che il grado di pericolo è indicato a “3 Marcato” su Alpi Retiche;
Rilevato che il manto nevoso, in fase di assestamento, al di sotto del limite boschivo, permane costituito da strati basali molto umidi e poco ancorati sul terreno erboso; più in quota è caratterizzato dalla presenza di lastroni da vento instabili. Possibili distacchi di valanghe di medie e grandi dimensioni di fondo al di sotto dei 2300 m.; oltre il limite boschivo il distacco di valanghe e lastroni di medie e grandi dimensioni può avvenire spontaneamente o con sollecitazione di un singolo escursionista;
Considerato che la zona adibita a pista ciclo-pedonale della via dali Reza nel tratto compreso tra il Ponte Lungo fino al laghetto “Stebline-Campacioll”; via Val Viera “deposito – magazzino Fratelli
GEMELLI”; località All “zona deposito artigianale Cusin Edil” e a Trepalle in località “Vallaccia”, si trovano in corrispondenza dell’area di maggior pericolo, in quanto dopo le ultime precipitazioni risulta essere presente una notevole quantità di neve, che potrebbe causare valanghe anche spontanee;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare pericoli potenziali per l’incolumità di coloro che praticano lo sci di fondo e di altre persone che possono trovarsi nella zona per motivi di curiosità o per la pratica di altre attività sportive (escursionismo, motoslitte);
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli articoli 31 del vigente Statuto;
O R D I N A
Per i motivi esposti in premessa dalla data odierna è disposta:
la chiusura con divieto di transito e la sospensione di tutte le attività sportive, nella zona adibita a pista ciclo-pedonale della via dali Reza nel tratto compreso tra il Ponte Lungo fino al laghetto “Stebline- Campacioll”; via Val Viera “deposito – magazzino Fratelli GEMELLI”; località All “zona deposito artigianale Cusin Edil” e a Trepalle in località “Vallaccia”, fino alla revoca della presente ordinanza.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 100,00 a € 1.000,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 200,00, con pagamento immediato nelle mani degli Agenti accertatori ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni e la sospensione immediata del transito o dell’escursione in zona vietata.
Qualora il trasgressore risulti minore l’atto di accertamento sanzionatorio rilevato verrà notificato a chi esercita la tutela dello stesso e verrà inoltre segnalato per aver omesso l’assistenza per il controllo su minore.
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