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Revoca parziale della chiusura delle vie, piste ciclopedonali in varie località di Livigno

I L S I N D A C O
Richiamata l’ordinanza nr. 146 dell’11 dicembre 2017 “Chiusura delle vie, piste ciclo-pedonali e piste da sci in varie località per pericolo valanghe” che, disponeva : “…………la chiusura con divieto di
transito e la sospensione di tutte le attività sportive, nella zona adibita a pista ciclo-pedonale della Via dali Reza nel tratto compreso tra il Ponte Lungo e l’Alpe Campaccio; Via Restel dall’incrocio con la ciclo-pedonale a nord della nuova Latteria; via Val Viera “deposito – magazzino Fratelli GEMELLI”, via Stebline e pista cilabile-pedonale da Ponte Lungo-Campacciol ad Alpe Campaccio; località All “zona deposito artigianale Cusin Edil” e a Trepalle in località “Torto”, fino alla revoca della presente ordinanza”;
Visto il bollettino nivometeorologico emesso dall’ARPA Lombardia centro Nivometeorologico di Bormio (SO) in data 13 dicembre 2017, alle ore 13.00, il quale indica che il grado di pericolo valanghe è pari a 4 (FORTE) in diminuzione dalla serata;
Ritenuto che il pericolo del distacco spontaneo di valanghe nella zona sud del paese, sia minimo e quindi vi è la possibilità di revocare parzialmente la propria ordinanza nr. 146 dell’11 dicembre 2017;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.
Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’articolo 34 del vigente Statuto;
O R D I N A
Per i motivi esposti in premessa dalla data odierna è disposta la revoca parziale dell’ordinanza nr. 146 dell’11 dicembre 2017, limitatamente alle vie: zona adibita a pista ciclo-pedonale della Via dali Reza nel tratto compreso tra il Ponte Lungo e l’Alpe Campaccio; via Val Viera “deposito – magazzino Fratelli GEMELLI”, via Stebline e pista cilabile-pedonale da Ponte Lungo-Campacciol ad Alpe Campaccio; località All “zona deposito artigianale Cusin Edil”;
Permane ancora, la chiusura con divieto di transito della Via Restel dall’incrocio con la ciclo-pedonale a nord della nuova Latteria e a Trepalle in località “Torto”.
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 100,00 a € 1.000,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 200,00, con pagamento immediato nelle mani degli Agenti accertatori ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni e la sospensione immediata del transito o dell’escursione in zona vietata.
Qualora il trasgressore risulti minore l’atto di accertamento sanzionatorio rilevato verrà notificato a chi esercita la tutela dello stesso e verrà inoltre segnalato per aver omesso l’assistenza per il controllo su minore.
A V V E R T E
Per la mancata ottemperanza all’ordine ingiunto di sospendere il transito o l’escursione, si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
· Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
· Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971, nr. 1199.
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.
Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.
D I S P O N E
L’Ufficio Tecnico Comunale, sezione LL.PP. e G. & M. e l’A.P.T. di Livigno, per quanto di competenza, è incaricato della posa di idonea segnaletica e transennatura nei tratti interdetti alla circolazione;
Il Comando Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri di Livigno (SO) e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;

Dalla Casa Comunale, lì 13 dicembre 2017
Il Sindaco
Damiano Bormolini

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